
Cosa sono i contratti di locazione transitoria a canone concordato?
Cosa sono i contratti di locazione transitoria a canone concordato?
Per venire incontro alle numerose esigenze, la legge italiana prevede diverse tipologie contrattuali per chi cerca un immobile residenziale, una di queste è il contratto di locazione transitoria a canone concordato.
Nel contratto di locazione ad uso transitorio il locatore mette temporaneamente a disposizione un immobile al conduttore, per finalità non turistiche e ad un costo fissato da determinati accordi territoriali (canone concordato).
Le caratteristiche del contratto di locazione transitoria a canone concordato
La stipula di questa particolare tipologia di contratto prevede che i due soggetti (locatore e conduttore) convengano nel bisogno comune di proporre e cercare l’affitto di un immobile per un lasso di tempo più o meno breve ma comunque transitorio.
Ed è proprio la natura temporanea di questo accordo che deve essere specificata all’interno del contratto di locazione, insieme alla documentazione comprovante questa esigenza.
Immagina di doverti trasferire per un dato lasso di tempo in un’altra città (per via del lavoro) oppure di trovarti nella condizione di spostarti momentaneamente perché stanno ristrutturando il tuo appartamento.
Questi sono esattamente due degli esempi più lampanti che giustificano la ricerca di un immobile con la formula della locazione transitoria.
È consentito, inoltre, la stipula di un contratto ad uso temporaneo anche per cause di natura legale (solitamente riconducibili a separazioni o divorzi) ma soprattutto è importante specificare ancora una volta che quelle turistiche non rientrano tra le finalità regolamentate.
Il DM 16 gennaio 2017, che ha sostituito il precedente del 2012, ha confermato la durata massima del contratto transitorio in 18 mesi eliminando il vincolo minimo di 30gg. e per questo motivo è possibile stipulare accordi di durata inferiore senza obbligo di registrazione.
Inoltre per i contratti di locazione transitoria inferiori a 30 giorni scompare anche la necessità di documentare il motivo della temporaneità.
Cos’è e come funziona il canone concordato?
Il canone di locazione può essere libero o vincolato, prima del nuovo DM la differenza dipendeva dall’ubicazione degli immobili mentre adesso si tiene conto di parametri diversi.
Sono soggetti a canone concordato tutti gli immobili ricadenti nei comuni con più di 10mila abitanti e la durata del contratto di locazione transitoria può determinare l’obbligo o meno di canone concordato (che resta libero se inferiore ai 30gg.).
Ma cosa vuol dire esattamente “canone concordato”? Significa che l’importo dovuto è il risultato degli accordi preventivamente raggiunti dalle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari.
Tale importo definisce lo standard, come anticipato prima, in tutti quei comuni che superano i 10.000 abitanti e tiene in considerazione una serie di variabili tipiche dell’area in cui risiede l’immobile (pertinenze, tipologie di stabile, spazi comuni e servizi) nonché la presenza o meno di arredi.
I contratti di locazione transitoria a canone concordato possono essere atipici?
Anche in questo caso ci viene incontro il nuovo decreto ministeriale che prevede la possibilità di stipulare un contratto di locazione transitoria a canone concordato che esuli dai vincoli imposti dalla legge.
Cosa vuol dire? Che il proprietario e l’affittuario possono stabilire regole differenti a patto che lo facciano con il supporto delle associazioni dei proprietari e del sindacato degli inquilini.
Prendiamo ad esempio i casi di separazione, convivenza o matrimonio piuttosto che l’esigenza di spostarsi vicino a parenti bisognosi di cure, per motivi di studio e ricerca o semplicemente per dedicare un immobile ad uso del coniuge, dei figli o dei parenti fino al secondo grado.
Ecco, in questi casi è possibile stipulare un contratto di locazione transitoria a canone concordato indicando l’esatta motivazione all’atto della sottoscrizione e sempre con il supporto delle associazioni.
Come chiudere un contratto di locazione transitoria?
Come tutte le tipologie di contratto anche quella transitoria deve avere una fine, in questo caso la cessazione è automatica al termine dei 18 mesi ma le parti possono scioglierlo consensualmente anche prima della scadenza.
Non è previsto il recesso unilaterale da parte del locatore mentre è possibile per l’inquilino sciogliere il contratto a causa di motivi gravi (tramite raccomandata da inviare 3 mesi prima della scadenza).
È inoltre possibile rinnovare il contratto di locazione transitoria (ad esempio a causa del prolungamento di un contratto lavorativo) mantenendo inalterate le condizioni esistenti.
A questo punto ci permettiamo di darti un consiglio: considerando la natura stessa dei contratti di locazione transitoria a canone concordato, è sempre preferibile chiedere aiuto ad un professionista del settore. Non affidarti mai al caso.

